Art. 78.
(Curatore speciale).
Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza,
e vi sono ragioni di urgenza, puo' essere nominato all'incapace, alla
persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore
speciale che li rappresenti o assista finche' subentri colui al quale
spetta la rappresentanza o l'assistenza.
Si procede altresi' alla nomina di un curatore speciale al
rappresentato, quando vi e' conflitto d'interessi col rappresentante.
((Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore,
anche d'ufficio e a pena di nullita' degli atti del procedimento:
1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia
chiesto la decadenza dalla responsabilita' genitoriale di entrambi i
genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza
dell'altro;
2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo
403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli
articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;
3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla
luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne
l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i
genitori;
4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto
quattordici anni.)) ((166))
((In ogni caso il giudice puo' nominare un curatore speciale quando
i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a
rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina
del curatore deve essere succintamente motivato)). ((166))
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AGGIORNAMENTO (166)
La L. 26 novembre 2021, n. 206, ha disposto (con l'art. 1, comma
37) che "Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo
si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge".