(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 702 ter)
                            Art. 702-ter. 
                           (Procedimento). 
 
  Il giudice, se ritiene di  essere  incompetente,  lo  dichiara  con
ordinanza. 
 
  Se  rileva  che  la  domanda  non  rientra  tra   quelle   indicate
nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile,  la
dichiara inammissibile. Nello  stesso  modo  provvede  sulla  domanda
riconvenzionale. ((163)) 
 
  Se  ritiene  che  le   difese   svolte   dalle   parti   richiedono
un'istruzione  non  sommaria,   il   giudice,   con   ordinanza   non
impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso  si
applicano le disposizioni del libro II. 
 
  Quando la causa  relativa  alla  domanda  riconvenzionale  richiede
un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione. 
 
  Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla  prima  udienza
il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalita'  non  essenziale
al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno  agli
atti  di  istruzione   rilevanti   in   relazione   all'oggetto   del
provvedimento richiesto e provvede con ordinanza  all'accoglimento  o
al rigetto delle domande. 
 
  L'ordinanza e' provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo  per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. 
 
  Il giudice provvede in ogni caso sulle spese  del  procedimento  ai
sensi degli articoli 91 e seguenti. 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (163) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 26 novembre 2020,  n.  253
(in G.U. 1ยช s.s. 2/12/2020, n. 49)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 702-ter, secondo comma, ultimo periodo,  del
codice di procedura civile, nella  parte  in  cui  non  prevede  che,
qualora  con  la  domanda  riconvenzionale  sia  proposta  una  causa
pregiudiziale a quella oggetto del ricorso  principale  e  la  stessa
rientri tra quelle  in  cui  il  tribunale  giudica  in  composizione
collegiale, il giudice adito possa disporre  il  mutamento  del  rito
fissando l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ.".