Art. 702-ter.
(Procedimento).
Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con
ordinanza.
Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate
nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la
dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda
riconvenzionale. ((163))
Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono
un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non
impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si
applicano le disposizioni del libro II.
Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede
un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.
Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza
il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale
al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli
atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del
provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o
al rigetto delle domande.
L'ordinanza e' provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.
Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai
sensi degli articoli 91 e seguenti.
--------------
AGGIORNAMENTO (163)
La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 26 novembre 2020, n. 253
(in G.U. 1ยช s.s. 2/12/2020, n. 49) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 702-ter, secondo comma, ultimo periodo, del
codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che,
qualora con la domanda riconvenzionale sia proposta una causa
pregiudiziale a quella oggetto del ricorso principale e la stessa
rientri tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione
collegiale, il giudice adito possa disporre il mutamento del rito
fissando l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ.".