Art. 145. (Mancata presentazione o mancato ritorno al reparto o al posto di lavoro, in presenza del nemico). Commette il reato di diserzione, ed e' punito con la morte mediante fucilazione nel petto, il militare: ((38a)) 1° che, essendo destinato a un reparto in presenza del nemico, non lo raggiunge, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello prefisso; 2° che, appartenendo a un reparto in presenza del nemico, e, trovandosi legittimamente assente, non vi ritorna, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello prefisso. Le stesse disposizioni si applicano al militare, che, comandato a eseguire opere militari in presenza del nemico, non raggiunge il posto di lavoro o non vi ritorna, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello prefisso. ----------------- AGGIORNAMENTO (38a) La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".