(Codice penale militare di guerra - art. 145)
                              Art. 145. 
 
(Mancata presentazione o mancato ritorno al reparto  o  al  posto  di
                  lavoro, in presenza del nemico). 
 
  Commette il reato di diserzione, ed e' punito con la morte mediante
fucilazione nel petto, il militare: ((38a)) 
 
  1° che, essendo destinato a un reparto in presenza del nemico,  non
lo raggiunge, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello
prefisso; 
 
  2° che, appartenendo a  un  reparto  in  presenza  del  nemico,  e,
trovandosi legittimamente  assente,  non  vi  ritorna,  senza  giusto
motivo, nei due giorni successivi a quello prefisso. 
 
  Le stesse disposizioni si applicano al militare, che,  comandato  a
eseguire opere militari in presenza  del  nemico,  non  raggiunge  il
posto di lavoro o non vi ritorna, senza giusto motivo, nei due giorni
successivi a quello prefisso. 
 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (38a) 
  La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1,  comma  1)
che "Per i delitti previsti dal codice penale militare  di  guerra  e
dalle leggi militari di guerra, la pena di morte  e'  abolita  ed  e'
sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".