(Codice Penale-art. 151)
                              Art. 151. 
 
                             (Amnistia) 
 
  L'amnistia estingue il reato,  e,  se  vi  e'  stata  condanna,  fa
cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie. ((56)) 
 
  Nel concorso di piu' reati, l'amnistia si applica ai singoli  reati
per i quali e' conceduta. 
 
  La estinzione del reato per effetto dell'amnistia  e'  limitata  ai
reati commessi a tutto il giorno  precedente  la  data  del  decreto,
salvo che questo stabilisca una data diversa. 
 
  L'amnistia puo' essere sottoposta a condizioni o ad obblighi. 
 
  L'amnistia non si applica  ai  recidivi,  nei  casi  preveduti  dai
capoversi  dell'articolo  99,  ne'   ai   delinquenti   abituali,   o
professionali  o  per  tendenza,  salvo  che  il   decreto   disponga
diversamente. 
 
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AGGIORNAMENTO (56) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 5-14 luglio 1971, n. 175,  (in
G.U. 1ยช  s.s.  21/7/1971,  n.  184)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 1 del presente articolo, nella parte in  cui
esclude la rinunzia, con  le  conseguenze  indicate  in  motivazione,
all'applicazione dell'amnistia.