Art. 151.
(Amnistia)
L'amnistia estingue il reato, e, se vi e' stata condanna, fa
cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie. ((56))
Nel concorso di piu' reati, l'amnistia si applica ai singoli reati
per i quali e' conceduta.
La estinzione del reato per effetto dell'amnistia e' limitata ai
reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto,
salvo che questo stabilisca una data diversa.
L'amnistia puo' essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.
L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai
capoversi dell'articolo 99, ne' ai delinquenti abituali, o
professionali o per tendenza, salvo che il decreto disponga
diversamente.
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AGGIORNAMENTO (56)
La Corte Costituzionale con sentenza 5-14 luglio 1971, n. 175, (in
G.U. 1ยช s.s. 21/7/1971, n. 184) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 1 del presente articolo, nella parte in cui
esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione,
all'applicazione dell'amnistia.