(Codice Penale-art. 162 ter)
                            Art. 162-ter. 
 
          (Estinzione del reato per condotte riparatorie). 
 
  Nei casi di procedibilita' a  querela  soggetta  a  remissione,  il
giudice dichiara estinto il reato, sentite  le  parti  e  la  persona
offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro  il  termine
massimo della dichiarazione di apertura  del  dibattimento  di  primo
grado, il danno cagionato dal reato, mediante le  restituzioni  o  il
risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o
pericolose  del  reato.  Il  risarcimento  del  danno   puo'   essere
riconosciuto anche  in  seguito  ad  offerta  reale  ai  sensi  degli
articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e
non accettata dalla persona  offesa,  ove  il  giudice  riconosca  la
congruita' della somma offerta a tale titolo. 
 
  Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a  lui  non
addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato puo'
chiedere al giudice  la  fissazione  di  un  ulteriore  termine,  non
superiore a sei mesi, per provvedere al  pagamento,  anche  in  forma
rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in  tal  caso  il
giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo
e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine  stabilito  e
comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza,  imponendo
specifiche prescrizioni. Durante  la  sospensione  del  processo,  il
corso della prescrizione resta sospeso. Si  applica  l'articolo  240,
secondo comma. 
 
  Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo  comma,
all'esito positivo delle condotte riparatorie. 
 
  ((Le disposizioni del presente articolo non si applicano  nei  casi
di cui all'articolo 612-bis)). 
                                                                (277) 
 
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AGGIORNAMENTO (277) 
  La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1,  comma  2)
che  "Le  disposizioni  dell'articolo  162-ter  del  codice   penale,
introdotto dal comma 1, si applicano anche ai processi in corso  alla
data di entrata in vigore della presente legge e il giudice  dichiara
l'estinzione  anche  quando  le  condotte  riparatorie  siano   state
compiute  oltre  il  termine  della  dichiarazione  di  apertura  del
dibattimento di primo grado".