Art. 162-ter.
(Estinzione del reato per condotte riparatorie).
Nei casi di procedibilita' a querela soggetta a remissione, il
giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona
offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine
massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il
risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o
pericolose del reato. Il risarcimento del danno puo' essere
riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli
articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e
non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la
congruita' della somma offerta a tale titolo.
Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non
addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato puo'
chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non
superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma
rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il
giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo
e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e
comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo
specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il
corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240,
secondo comma.
Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma,
all'esito positivo delle condotte riparatorie.
((Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi
di cui all'articolo 612-bis)).
(277)
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AGGIORNAMENTO (277)
La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 2)
che "Le disposizioni dell'articolo 162-ter del codice penale,
introdotto dal comma 1, si applicano anche ai processi in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara
l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state
compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado".