(CODICE CIVILE-art. 1117)
                             Art. 1117. 
 
                 (( (Parti comuni dell'edificio). )) 
 
  ((Sono oggetto di proprieta' comune dei proprietari  delle  singole
unita' immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento
periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 
    1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso  comune,  come
il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i  muri  maestri,  i
pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le  scale,
i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i  cortili
e le facciate; 
    2) le aree destinate a parcheggio nonche' i locali per i  servizi
in comune, come la portineria, incluso l'alloggio  del  portiere,  la
lavanderia,  gli  stenditoi  e  i  sottotetti   destinati,   per   le
caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune; 
    3) le opere, le installazioni, i manufatti  di  qualunque  genere
destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi,  le  cisterne,
gli  impianti  idrici  e  fognari,   i   sistemi   centralizzati   di
distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia  elettrica,
per  il  riscaldamento  ed  il  condizionamento  dell'aria,  per   la
ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di
flusso informativo, anche da satellite  o  via  cavo,  e  i  relativi
collegamenti fino al punto di diramazione  ai  locali  di  proprieta'
individuale dei  singoli  condomini,  ovvero,  in  caso  di  impianti
unitari, fino  al  punto  di  utenza,  salvo  quanto  disposto  dalle
normative di settore in materia di reti pubbliche)).