(CODICE CIVILE-art. 1122)
                             Art. 1122. 
 
       (( (Opere su parti di proprieta' o uso individuale). )) 
 
  ((Nell'unita' immobiliare di  sua  proprieta'  ovvero  nelle  parti
normalmente destinate all'uso comune, che siano state  attribuite  in
proprieta' esclusiva o destinate all'uso  individuale,  il  condomino
non puo' eseguire opere che rechino danno alle  parti  comuni  ovvero
determinino pregiudizio alla stabilita', alla sicurezza o  al  decoro
architettonico dell'edificio. 
 
  In ogni caso e' data preventiva notizia all'amministratore  che  ne
riferisce all'assemblea)).