(CODICE CIVILE-art. 1124)
                             Art. 1124. 
 
    ((Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori)) 
 
  ((Le  scale  e  gli  ascensori  sono  mantenuti  e  sostituiti  dai
proprietari delle unita' immobiliari a cui servono. La spesa relativa
e' ripartita tra essi, per meta' in ragione del valore delle  singole
unita' immobiliari e  per  l'altra  meta'  esclusivamente  in  misura
proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo)). 
 
  Al fine del concorso nella meta' della spesa, che e'  ripartita  in
ragione del valore, si considerano come piani le  cantine,  i  palchi
morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora  non
siano di proprieta' comune.