Art. 1124.
((Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori))
((Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai
proprietari delle unita' immobiliari a cui servono. La spesa relativa
e' ripartita tra essi, per meta' in ragione del valore delle singole
unita' immobiliari e per l'altra meta' esclusivamente in misura
proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo)).
Al fine del concorso nella meta' della spesa, che e' ripartita in
ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi
morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non
siano di proprieta' comune.