(CODICE CIVILE-art. 1134)
                             Art. 1134. 
 
             (( (Gestione di iniziativa individuale). )) 
 
  ((Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni  senza
autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al
rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente)).