Art. 1162.
(Estrazione abusiva di arena o altri materiali).
Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito
del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone
portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta
nell'articolo 51, e' punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con
l'ammenda fino a lire mille.((59))
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AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 10,
comma 1) che "Nell'articolo 1162 del codice della navigazione le
parole "e' punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda
fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire diciotto milioni"."