(Codice della navigazione-art. 1162)
                             Art. 1162. 
          (Estrazione abusiva di arena o altri materiali). 
 
  Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali  nell'ambito
del demanio marittimo o  del  mare  territoriale  ovvero  delle  zone
portuali della navigazione interna, senza la  concessione  prescritta
nell'articolo 51, e' punito con l'arresto fino a due mesi ovvero  con
l'ammenda fino a lire mille.((59)) 
 
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AGGIORNAMENTO (59) 
  Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha  disposto  (con  l'art.  10,
comma 1) che "Nell'articolo 1162  del  codice  della  navigazione  le
parole "e' punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con  l'ammenda
fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e'  punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire diciotto milioni"."