(CODICE CIVILE-art. 1159 bis)
                             Art. 1159. 
 
        Usucapione speciale per la piccola proprieta' rurale. 
 
  La proprieta' dei fondi rustici con annessi fabbricati  situati  in
comuni classificati montani dalla legge si  acquista  in  virtu'  del
possesso continuato per quindici anni. 
 
  Colui che acquista in buona fede da chi  non  e'  proprietario,  in
forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la  proprieta'  e  che
sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi  fabbricati,
situati  in  comuni  classificati  montani  dalla  legge,  ne  compie
l'usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla  data  di
trascrizione. 
 
  La legge speciale  stabilisce  la  procedura,  le  modalita'  e  le
agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprieta'. 
 
  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si  applicano  anche  ai
fondi  rustici  con  annessi  fabbricati,  situati  in   comuni   non
classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore  ai
limiti fissati dalla legge speciale.(43)((96)) 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  La L. 10 maggio 1976, n. 346 ha disposto (con l'art.  2,  comma  1)
che "Le disposizioni dell'articolo  1159-bis  del  codice  civile  si
applicano ai fondi rustici con annessi fabbricati situati  in  comuni
classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971,  n.  1102,
qualunque siano la loro estensione ed il  loro  reddito,  nonche'  ai
fondi  rustici  con  annessi  fabbricati  situati   in   comuni   non
classificati montani, quando il loro reddito dominicale  iscritto  in
catasto ai sensi del regio  decreto-legge  4  aprile  1939,  n.  589,
convertito  nella  legge  29  giugno  1939,  n.   976,   non   supera
complessivamente le lire cinquemila." 
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AGGIORNAMENTO (96) 
La L. 10 maggio 1976, n. 346, come modificata  dalla  L.  31  gennaio
1994, n. 97 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le  disposizioni
dell'articolo 1159-bis  del  codice  civile  si  applicano  ai  fondi
rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani
ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n.  1102,  qualunque  siano  la
loro estensione ed il loro reddito,  nonche'  ai  fondi  rustici  con
annessi fabbricati situati in comuni non classificati montani, quando
il loro reddito dominicale iscritto in catasto  ai  sensi  del  regio
decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno
1939, n. 976, non supera complessivamente le lire 350.000".