(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 838 bis)
                            Art. 838-bis. 
 
     (Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie). 
 
  Gli atti costitutivi delle societa', ad  eccezione  di  quelle  che
fanno  ricorso  al  mercato  del  capitale   di   rischio   a   norma
dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante  clausole
compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune  ovvero
di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la
societa' che abbiano  ad  oggetto  diritti  disponibili  relativi  al
rapporto sociale. 
 
  La clausola deve prevedere il numero e le modalita' di nomina degli
arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullita',  il  potere  di
nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla societa'. Se  il
soggetto designato non provvede, la nomina e' richiesta al presidente
del tribunale del luogo in cui la societa' ha la sede legale. 
 
  La clausola e' vincolante per la  societa'  e  per  tutti  i  soci,
inclusi  coloro  la  cui  qualita'  di   socio   e'   oggetto   della
controversia. 
 
  Gli atti costitutivi possono prevedere che  la  clausola  abbia  ad
oggetto  controversie  promosse  da  amministratori,  liquidatori   e
sindaci ovvero nei loro confronti e, in tal  caso,  essa,  a  seguito
dell'accettazione dell'incarico, e' vincolante per costoro. 
 
  Non  possono  essere  oggetto   di   clausola   compromissoria   le
controversie nelle quali la legge prevede  l'intervento  obbligatorio
del pubblico ministero. 
 
  Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o  soppressive  di
clausole  compromissorie,  devono  essere  approvate  dai  soci   che
rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti
o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare
il diritto di recesso. 
                                                        (171) ((173)) 
 
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AGGIORNAMENTO (171) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 9) che  "Le  disposizioni
di cui all'articolo 3, commi 52, 53, 54, 55, 56 e 57 si applicano  ai
procedimenti arbitrali instaurati dopo il 30 giugno 2023". 
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AGGIORNAMENTO (173) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".