(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 96)
                              Art. 96. 
                    (Responsabilita' aggravata). 
 
  Se risulta che  la  parte  soccombente  ha  agito  o  resistito  in
giudizio con  mala  fede  o  colpa  grave,  il  giudice,  su  istanza
dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al  risarcimento
dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza. 
 
  Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui  e'  stato
eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale,
o  iscritta  ipoteca   giudiziale,   oppure   iniziata   o   compiuta
l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna  al
risarcimento dei danni l'attore o il  creditore  procedente,  che  ha
agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni e' fatta a
norma del comma precedente. 
 
  ((In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo
91, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi'  condannare  la  parte
soccombente al pagamento, a favore della controparte,  di  una  somma
equitativamente determinata)).