(CODICE CIVILE-art. 93)
                              Art. 93. 
 
                          (Pubblicazione). 
 
  La  celebrazione  del   matrimonio   dev'essere   preceduta   dalla
pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile. 
 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).