(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 115)
                              Art. 115. 
                 (( (Disponibilita' delle prove). )) 
 
  ((Salvi i casi previsti  dalla  legge,  il  giudice  deve  porre  a
fondamento della decisione  le  prove  proposte  dalle  parti  o  dal
pubblico ministero, nonche' i fatti non  specificatamente  contestati
dalla parte costituita. 
 
  Il  giudice  puo'  tuttavia,  senza  bisogno  di  prova,  porre   a
fondamento della decisione le nozioni di fatto  che  rientrano  nella
comune esperienza)).