Art. 115.
(( (Disponibilita' delle prove). ))
((Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal
pubblico ministero, nonche' i fatti non specificatamente contestati
dalla parte costituita.
Il giudice puo' tuttavia, senza bisogno di prova, porre a
fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella
comune esperienza)).