Articolo 119.
Subappalto.
1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere
o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la
cessione del contratto e' nulla. E' altresi' nullo l'accordo con cui
a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o
lavorazioni appaltate, nonche' la prevalente esecuzione delle
lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti adalta
intensita' di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le
disposizioni del presente articolo.
2. Il subappalto e' il contratto con il quale l'appaltatore affida
a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto
del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a
carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di
lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi
avente ad oggetto attivita' ovunque espletate che richiedono
l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a
100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da
affidare. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3,
previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni
appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture
competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura
dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche
dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11,
in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o
della complessita' delle prestazioni o delle lavorazioni da
effettuare, il controllo delle attivita' di cantiere e piu' in
generale dei luoghi di lavoro o di garantire una piu' intensa tutela
delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori
ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si
prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano
iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6
novembre 2012, n.190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori
istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
((I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore
al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie
imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o)
dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella
propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni
che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni
legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al
mercato di riferimento.)) L'affidatario comunica alla stazione
appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i
sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione
dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del
sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Sono, altresi', comunicate alla stazione appaltante eventuali
modifiche a tali informazioni avvenute nelcorso del sub-contratto. E'
altresi' fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa
qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello
stesso sia incrementato.
2-bis. ((Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati
alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 e' obbligatorio
l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle
prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e
determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14
dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle
particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60,
comma 2.))
3. Non si configurano come attivita' affidate in subappalto, per la
loro specificita', le seguenti categorie di forniture o servizi:
a) l'affidamento di attivita' secondarie, accessorie o sussidiarie
a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione
alla stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro
annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente
montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT,
oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9
del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno
1993, nonche' nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A
annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in
favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di
cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore
alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione
dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione
appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto
di appalto.
4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono
affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture
compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione
appaltante a condizione che:
a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le
prestazioni da eseguire;
b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al
Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti
di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e
forniture che si intende subappaltare.
5. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione
appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette
la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause
di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del
presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e
103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la
Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di
subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e
grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato,
indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini
prestazionali che economici.
6. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili
in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni
oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario e' responsabile
in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a)
e c), l'appaltatore e' liberato dalla responsabilita' solidale di cui
al secondo periodo del presente comma.
7. L'affidatario e' tenuto ad osservare il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale
in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni secondoquanto previsto all'articolo 11. E', altresi'.
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte
dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto
previsto dal comma 12. L'affidatario e, per suo tramite, i
subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli
enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e
antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al comma 15. Per il
pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del
subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento
unico di regolarita' contributiva in corso di validita' relativo
all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
8. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso
di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti
e cottimi, nonche' in caso di inadempienza contributiva risultante
dal documento unico di regolarita' contributiva, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 11, ((comma 6)).
9. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al
comma 8, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove
nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione
provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
10. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione
appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di
apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di
esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente
Libro.
11. La stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti
subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto
per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subcontraente e' una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo
consente.
12. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto,
deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali
previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe
garantito il contraente principale. ((Il subappaltatore, per le
prestazioni affidate in subappalto, e' tenuto ad applicare il
medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale,
ovvero un differente contratto collettivo, purche' garantisca ai
dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello
applicato dall'appaltatore, qualora le attivita' oggetto di
subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto
dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria
prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il
subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, e' tenuto
ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi
del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto
collettivo, purche' garantisca ai dipendenti le stesse tutele
economiche e normative del contratto individuato ai sensi del
predetto comma 2-bis.)) L'affidatario corrisponde i costi della
sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la
stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore
dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione
della presente disposizione. L'affidatario e' solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente.
13. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere
devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.
14. Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il
documento unico di regolarita' contributiva e' comprensivo della
verifica della congruita' della incidenza della mano d'opera relativa
allo specifico contratto affidato. Tale congruita', per i lavori
edili, e' verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a
livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto
collettivo nazionale comparativamente piu' rappresentative per
l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali; per i lavori non edili e' verificata in
comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
15. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile
2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorita' competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di tutti i
subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani
redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di
raggruppamento temporaneo o di consorzio, l'obbligo incombe al
mandatario. Il direttore tecnico di cantiere e' responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.
16. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve
allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento
a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del
subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa' o consorzio. La stazione
appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta
giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo' essere prorogato
una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per
cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore
a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da
parte della stazione appaltante sono ridotti della meta'.
17. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur
subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto,
in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e
dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessita' delle
prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il
controllo delle attivita' di cantiere e piu' in generale dei luoghi
di lavoro o di garantire una piu' intensa tutela delle condizioni di
lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire
il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima
valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti
nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre
2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori
istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
((Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in
subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a
quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da
altri articoli del codice in tema di subappalto.))
18. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai raggruppamenti temporanei e alle societa' anche consortili, quando
le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente
le prestazioni scorporabili; si applicano altresi' agli affidamenti
con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
del presente articolo e' consentita, in deroga all'articolo 68, comma
15, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando
l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte
in appalto.
19. E' fatta salva la facolta' per le regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel
rispetto della normativa europea vigente e dei principi
dell'ordinamento europeo, di disciplinare ulteriori casi di pagamento
diretto dei subappaltatori.
20. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per
la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando
dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto
eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono
richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle
prestazioni oggetto di appalto eseguite. ((I certificati di cui al
secondo periodo possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare
l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei
subappaltatori.))