Articolo 120.
Modifica dei contratti in corso di esecuzione.
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di
revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere
modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi
seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c),
nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo
quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono
state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei
documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole
di opzione; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati
dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) per la sopravvenuta necessita' di lavori, servizi o forniture
supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento
del contraente nel contempo:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un
sostanziale incremento dei costi;
c) ((per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche
resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto
delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione
appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella
legislazione di settore:
1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o
regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorita' o enti
preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di
forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta
diligenza nella fase di progettazione;
4) le difficolta' di esecuzione derivanti da cause geologiche,
idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze
tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.))
d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di
una delle seguenti circostanze:
1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del
contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e
inequivocabili dei documenti di gara;
2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a
seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione
nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli
iniziali criteri di selezione, purche' cio' non implichi ulteriori
modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere
l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
124;
3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del
contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto puo'
essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il
50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di piu'
modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna
modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del
codice.
3. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto
previsto dal comma 1, senza necessita' di una nuova procedura, sempre
che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o
dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano
ritenersi inalterate, se il valore della modifica e' al di sotto di
entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all'articolo 14;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i
contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale
del contratto per i contratti di lavori; in caso di piu' modifiche
successive, il valore e' accertato sulla base del valore complessivo
del contratto al netto delle successive modifiche.
4. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e
c), 2 e 3, quando il contratto prevede una clausola di
indicizzazione, il valore di riferimento e' il prezzo aggiornato.
5. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le
modifiche non sostanziali.
6. La modifica e' considerata sostanziale quando altera
considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e
l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e
3, una modifica e' considerata sostanziale se si verificano una o
piu' delle seguenti condizioni:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute
nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere
candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero
attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o
dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto
nel contratto iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del
contratto;
d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione
appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi
da quelli previsti dal comma 1, lettera d).
7. ((Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti
derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle
previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche
al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione
appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della
funzionalita' dell'opera:
a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da
utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento
dei costi delle lavorazioni;
b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini
economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa
la sopravvenuta possibilita' di utilizzo di materiali, componenti o
tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono
determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti
nella qualita' dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi
di ultimazione;
c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la
soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che
possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro
economico dell'opera.))
8. Il contratto e' sempre modificabile ai sensi dell'articolo 9 e
nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel
contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di
rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per
se', la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a
formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non
superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo
accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata puo'
agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto
all'equilibrio originario, salva la responsabilita' per la violazione
dell'obbligo di rinegoziazione.
9. Nei documenti di gara iniziali puo' essere stabilito che,
qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre
all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente
previste. In tal caso l'appaltatore non puo' fare valere il diritto
alla risoluzione del contratto.
10. Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia
prevista un'opzione di proroga il contraente originario e' tenuto a
eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni
stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle
condizioni di mercato ove piu' favorevoli per la stazione appaltante.
11. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e
insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento
del contratto, e' consentito, per il tempo strettamente necessario
alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con
l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa
determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure
per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare. In tale ipotesi
il contraente originario e' tenuto all'esecuzione delle prestazioni
contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
12. Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui
alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato II.14 disciplina le
condizioni per l'opponibilita' alle stazioni appaltanti.
13. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per il caso di
rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate
dal RUP con le modalita' previste dall'ordinamento della stazione
appaltante. Le modifiche progettuali consentite ai sensi del comma 7
devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del
RUP, secondo quanto previsto dall'allegato II.14.
14. Un avviso della intervenuta modifica del contratto nelle
situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), e' pubblicato a cura
della stazione appaltante nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato II.16,
ed e' pubblicato conformemente all'articolo 84. ((PERIODO SOPPRESSO
DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)). Per i contratti di importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 la pubblicita' avviene
in ambito nazionale.
15. Si osservano, in relazione alle modifiche del contratto,
nonche' in relazione alle varianti in corso d'opera, gli oneri di
comunicazione e di trasmissione all'ANAC, a cura del RUP, individuati
dall'allegato II.14. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimita'
della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui
all'articolo 222. In caso di inadempimento agli obblighi di
comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in
corso d'opera previsti dall'allegato II.14, si applicano le sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'articolo 222, comma 13.
15-bis. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma
8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il
progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione
esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano
tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il
principio del risultato.))