Art. 1442.
(Prescrizione).
L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni.
Quando l'annullabilita' dipende da vizio del consenso o da
incapacita' legale, il termine decorre dal giorno in cui e' cessata
la violenza, e' stato scoperto l'errore o il dolo, e' cessato lo
stato d'interdizione o d'inabilitazione, ovvero il minore ha
raggiunto la maggiore eta'.
Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione
del contratto.
L'annullabilita' puo' essere opposta dalla parte convenuta per
l'esecuzione del contratto, anche se e' prescritta l'azione per farla
valere.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio D.L. 20 gennaio 1944, n. 26, ha disposto (con l'art. 14,
comma 1) che "Per tutti i contratti di alienazione di beni immobili,
sia a titolo gratuito che oneroso, pei quali vi sia la prova
incontestabile che il cittadino colpito dalle leggi razziali
s'indusse all'alienazione per sottrarsi all'applicazione delle leggi
stesse con la riduzione della propria quota di disponibilita' degli
immobili, lo stesso avra' diritto di esercitare, nel termine di un
anno dalla conclusione della pace, la relativa azione di
annullamento. La prova di cui sopra puo' risultare da scritture
private anche non registrate. La registrazione avverra' con la tassa
fissa di L. 20 (venti). Il termine suindicato e' stabilito in deroga
all'art. 1442 Codice civile."