Art. 16-bis 
       ((Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici)) 
 
  1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della
posta elettronica certificata, ai sensi  del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82,  e  successive  modificazioni.  Tra  le  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,   del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  le  comunicazioni  possono  essere
effettuate ai sensi dell'articolo 76 del decreto  legislativo  n.  82
del 2005. L'indirizzo di posta elettronica certificata del  difensore
o delle parti e' indicato nel ricorso o  nel  primo  atto  difensivo.
((La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione  avvenuta
nei confronti di almeno uno dei difensori della parte.)) 
  ((2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo  di  posta
elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo  stesso
non sia reperibile da  pubblici  elenchi,  ovvero  nelle  ipotesi  di
mancata consegna del messaggio di posta elettronica  certificata  per
cause imputabili al  destinatario,  le  comunicazioni  sono  eseguite
esclusivamente mediante  deposito  in  segreteria  della  Commissione
tributaria. Nei casi di cui al periodo  precedente  le  notificazioni
sono eseguite ai sensi dell'articolo 16.)) 
  ((3.  Le  parti,  i  consulenti  e  gli  organi  tecnici   indicati
nell'articolo  7,  comma  2,  notificano  e   depositano   gli   atti
processuali   i   documenti   e   i   provvedimenti   giurisdizionali
esclusivamente con modalita'  telematiche,  secondo  le  disposizioni
contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  23
dicembre 2013, n. 163, e nei successivi  decreti  di  attuazione.  In
casi eccezionali, il Presidente della  Commissione  tributaria  o  il
Presidente di sezione, se il ricorso e' gia' iscritto a ruolo, ovvero
il collegio se la  questione  sorge  in  udienza,  con  provvedimento
motivato possono autorizzare il deposito  con  modalita'  diverse  da
quelle telematiche.)) ((46)) 
  ((3-bis. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica
ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facolta' di utilizzare, per
le notifiche e i depositi,  le  modalita'  telematiche  indicate  nel
comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel  primo  atto  difensivo
dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere  le
comunicazioni e le notificazioni.)) ((46)) 
  4. L'indicazione dell'indirizzo di  posta  elettronica  certificata
valevole per  le  comunicazioni  e  le  notificazioni  equivale  alla
comunicazione del domicilio eletto. 
 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 ha  disposto  (con  l'art.  12,
comma 3) che "Le disposizioni contenute  nel  comma  3  dell'articolo
16-bis del  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  come
modificati dall'articolo 10 del presente decreto,  si  applicano  con
decorrenza e modalita' previste dai decreti di  cui  all'articolo  3,
comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  23
dicembre 2013, n. 163". 
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AGGIORNAMENTO (46) 
  Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla
L. 17 dicembre 2018, n. 136, ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che
"L'articolo 16-bis, comma 3,  del  decreto  legislativo  31  dicembre
1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le  parti
possono utilizzare in ogni grado di giudizio  la  modalita'  prevista
dal decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  23  dicembre
2013, n. 163, e dai  relativi  decreti  attuativi,  indipendentemente
dalla  modalita'  prescelta  da  controparte  nonche'   dall'avvenuto
svolgimento del giudizio di primo grado con modalita' analogiche". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 5)  che  le  disposizioni
dei commi 3 e 3-bis di cui  al  presente  articolo  si  applicano  ai
giudizi  instaurati,  in  primo  e  in  secondo  grado,  con  ricorso
notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.