Art. 16-bis
((Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici))
1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della
posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere
effettuate ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 82
del 2005. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore
o delle parti e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.
((La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta
nei confronti di almeno uno dei difensori della parte.))
((2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta
elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso
non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di
mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per
cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite
esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione
tributaria. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni
sono eseguite ai sensi dell'articolo 16.))
((3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati
nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti
processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali
esclusivamente con modalita' telematiche, secondo le disposizioni
contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23
dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In
casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il
Presidente di sezione, se il ricorso e' gia' iscritto a ruolo, ovvero
il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento
motivato possono autorizzare il deposito con modalita' diverse da
quelle telematiche.)) ((46))
((3-bis. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica
ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facolta' di utilizzare, per
le notifiche e i depositi, le modalita' telematiche indicate nel
comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo
dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le
comunicazioni e le notificazioni.)) ((46))
4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata
valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla
comunicazione del domicilio eletto.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 ha disposto (con l'art. 12,
comma 3) che "Le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo
16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come
modificati dall'articolo 10 del presente decreto, si applicano con
decorrenza e modalita' previste dai decreti di cui all'articolo 3,
comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23
dicembre 2013, n. 163".
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AGGIORNAMENTO (46)
Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla
L. 17 dicembre 2018, n. 136, ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che
"L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti
possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalita' prevista
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre
2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente
dalla modalita' prescelta da controparte nonche' dall'avvenuto
svolgimento del giudizio di primo grado con modalita' analogiche".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 5) che le disposizioni
dei commi 3 e 3-bis di cui al presente articolo si applicano ai
giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso
notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.