(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 153)
                              Art. 153. 
              (Improrogabilita' dei termini perentori). 
 
  I termini perentori non  possono  essere  abbreviati  o  prorogati,
nemmeno sull'accordo delle parti. 
 
  ((La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad
essa non imputabile puo' chiedere al giudice  di  essere  rimessa  in
termini. Il giudice provvede a norma  dell'articolo  294,  secondo  e
terzo comma)).