(CODICE CIVILE-art. 1783)
                             Art. 1783. 
 
       (( (Responsabilita' per le cose portate in albergo). )) 
 
  ((Gli  albergatori  sono  responsabili  di   ogni   deterioramento,
distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. 
 
  Sono considerate cose portate in albergo: 
    1) le cose che vi si  trovano  durante  il  tempo  nel  quale  il
cliente dispone dell'alloggio; 
    2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua  famiglia  o
un suo ausiliario assumono la custodia, fuori  dell'albergo,  durante
il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio; 
    3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua  famiglia  o
un suo ausiliario assumono la custodia sia  nell'albergo,  sia  fuori
dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole,  precedente  o
successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio. 
 
  La responsabilita' di cui  al  presente  articolo  e'  limitata  al
valore  di  quanto  sia  deteriorato,  distrutto  o  sottratto,  sino
all'equivalente di cento volte il prezzo di  locazione  dell'alloggio
per giornata.))