(CODICE CIVILE-art. 150)
                              Art. 150. 
 
                     ((Separazione personale.)) 
 
  ((E' ammessa la separazione personale dei coniugi. 
 
  La separazione puo' essere giudiziale o consensuale. 
 
  Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la  omologazione
di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi)).