(CODICE CIVILE-art. 157)
                              Art. 157. 
 
           ((Cessazione degli effetti della separazione.)) 
 
  ((I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della
sentenza di separazione, senza che sia  necessario  l'intervento  del
giudice, con una espressa dichiarazione o con  un  comportamento  non
equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. 
 
  La separazione  puo'  essere  pronunziata  nuovamente  soltanto  in
relazione   a   fatti   e   comportamenti   intervenuti    dopo    la
riconciliazione)).