Art. 157.
((Cessazione degli effetti della separazione.))
((I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della
sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del
giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non
equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
La separazione puo' essere pronunziata nuovamente soltanto in
relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la
riconciliazione)).