(CODICE CIVILE-art. 1956)
                             Art. 1956. 
 
       (Liberazione del fideiussore per obbligazione futura). 
 
  Il  fideiussore  per  un'obbligazione  futura  e'  liberato  se  il
creditore, senza speciale autorizzazione del  fideiussore,  ha  fatto
credito al terzo, pur conoscendo che le  condizioni  patrimoniali  di
questo erano divenute tali da rendere notevolmente piu' difficile  il
soddisfacimento del credito. 
 
  ((Non e' valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi
della liberazione)). ((86)) 
 
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AGGIORNAMENTO (86) 
  La L. 17 febbraio 1992, n. 154 ha disposto (con l'art. 11, comma 4)
che "Le disposizioni di cui all'articolo  2,  commi  1,  2,  4  e  6,
all'articolo 3, commi 1 e 2, agli articoli 4, 5 e 6, commi 1, 2, 4  e
5, all'articolo 8, comma 1, e all'articolo  10  acquistano  efficacia
trascorsi centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge".