(CODICE CIVILE-art. 167)
                              Art. 167. 
 
              ((Costituzione del fondo patrimoniale.)) 
 
  ((Ciascuno o ambedue i coniugi, per  atto  pubblico,  o  un  terzo,
anche per  testamento,  possono  costituire  un  fondo  patrimoniale,
destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti  in  pubblici
registri, o  titoli  di  credito,  a  far  fronte  ai  bisogni  della
famiglia. 
 
  La  costituzione  del  fondo  patrimoniale  per  atto   tra   vivi,
effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione  dei  coniugi.
L'accettazione puo' essere fatta con atto pubblico posteriore. 
 
  La costituzione puo' essere fatta anche durante il matrimonio. 
 
  I titoli di credito devono essere vincolati  rendendoli  nominativi
con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo)).