(CODICE CIVILE-art. 170)
                              Art. 170. 
 
                ((Esecuzione sui beni e sui frutti.)) 
 
  ((La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di  essi  non  puo'
aver luogo  per  debiti  che  il  creditore  conosceva  essere  stati
contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia)).