Art. 326.
(( (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). ))
((Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico
servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al
servizio, o comunque abusando della sua qualita', rivela notizie di
ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi
modo la conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione
fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico
servizio, che, per procurare a se' o ad altri un indebito profitto
patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le
quali debbano rimanere segrete, e' punito con la reclusione da due a
cinque anni. Se il fatto e' commesso al fine procurare a se' o ad
altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri
un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due
anni)).