(Codice Penale-art. 326)
                              Art. 326. 
 
     (( (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). )) 
 
  ((Il pubblico ufficiale o la  persona  incaricata  di  un  pubblico
servizio,  che,  violando  i  doveri  inerenti  alle  funzioni  o  al
servizio, o comunque abusando della sua qualita', rivela  notizie  di
ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi
modo la conoscenza, e' punito con la reclusione da  sei  mesi  a  tre
anni. 
 
  Se l'agevolazione e' soltanto colposa,  si  applica  la  reclusione
fino a un anno. 
 
  Il pubblico ufficiale  o  la  persona  incaricata  di  un  pubblico
servizio, che, per procurare a se' o ad altri  un  indebito  profitto
patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie  di  ufficio,  le
quali debbano rimanere segrete, e' punito con la reclusione da due  a
cinque anni. Se il fatto e' commesso al fine procurare  a  se'  o  ad
altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare  ad  altri
un danno ingiusto, si applica la pena della  reclusione  fino  a  due
anni)).