(CODICE CIVILE-art. 179)
                              Art. 179. 
 
                         ((Beni personali.)) 
 
  ((Non costituiscono oggetto della comunione e sono  beni  personali
del coniuge: 
    a)  i  beni  di  cui,  prima  del  matrimonio,  il  coniuge   era
proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale  di
godimento; 
    b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto  di
donazione o  successione,  quando  nell'atto  di  liberalita'  o  nel
testamento  non  e'  specificato  che  essi  sono   attribuiti   alla
comunione; 
    c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge  ed  i
loro accessori; 
    d)  i  beni  che  servono  all'esercizio  della  professione  del
coniuge,  tranne  quelli  destinati  alla  conduzione  di  un'azienda
facente parte della comunione; 
    e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonche'  la
pensione attinente alla perdita parziale  o  totale  della  capacita'
lavorativa; 
    f) i beni acquisiti con il  prezzo  del  trasferimento  dei  beni
personali  sopraelencati  o  col  loro  scambio,  purche'  cio'   sia
espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto. 
  L'acquisto  di  beni  immobili,   o   di   beni   mobili   elencati
nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, e'  escluso  dalla
comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente  comma,
quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di  esso  sia
stato parte anche l'altro coniuge)).