Art. 179.
((Beni personali.))
((Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali
del coniuge:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era
proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di
godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di
donazione o successione, quando nell'atto di liberalita' o nel
testamento non e' specificato che essi sono attribuiti alla
comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i
loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del
coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda
facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonche' la
pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacita'
lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni
personali sopraelencati o col loro scambio, purche' cio' sia
espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati
nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, e' escluso dalla
comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma,
quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia
stato parte anche l'altro coniuge)).