(CODICE CIVILE-art. 180)
                              Art. 180. 
 
            ((Amministrazione dei beni della comunione.)) 
 
  ((L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in
giudizio per gli atti ad essa  relativi  spettano  disgiuntamente  ad
entrambi i coniugi. 
  Il compimento degli  atti  eccedenti  l'ordinaria  amministrazione,
nonche' la stipula dei contratti  con  i  quali  si  concedono  o  si
acquistano diritti personali di  godimento  e  la  rappresentanza  in
giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i
coniugi)).