(CODICE CIVILE-art. 192)
                              Art. 192. 
 
                    ((Rimborsi e restituzioni.)) 
 
  ((Ciascuno dei coniugi e' tenuto a  rimborsare  alla  comunione  le
somme   prelevate   dal   patrimonio   comune   per   fini    diversi
dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186. 
 
  E'  tenuto  altresi'  a  rimborsare  il  valore  dei  beni  di  cui
all'articolo 189, a meno che, trattandosi di  atto  di  straordinaria
amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato
vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessita' della
famiglia. 
 
  Ciascuno dei coniugi puo' richiedere la  restituzione  delle  somme
prelevate  dal  patrimonio  personale  ed  impiegate  in   spese   ed
investimenti del patrimonio comune. 
 
  I rimborsi  e  le  restituzioni  si  effettuano  al  momento  dello
scioglimento della comunione; tuttavia il giudice  puo'  autorizzarli
in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige  o  lo
consente. 
 
  Il coniuge che risulta creditore puo' chiedere  di  prelevare  beni
comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si
applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro,  quindi
sui mobili e infine sugli immobili)).