Art. 192.
((Rimborsi e restituzioni.))
((Ciascuno dei coniugi e' tenuto a rimborsare alla comunione le
somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi
dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186.
E' tenuto altresi' a rimborsare il valore dei beni di cui
all'articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria
amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato
vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessita' della
famiglia.
Ciascuno dei coniugi puo' richiedere la restituzione delle somme
prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed
investimenti del patrimonio comune.
I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello
scioglimento della comunione; tuttavia il giudice puo' autorizzarli
in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo
consente.
Il coniuge che risulta creditore puo' chiedere di prelevare beni
comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si
applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi
sui mobili e infine sugli immobili)).