(CODICE CIVILE-art. 2094)
                             Art. 2094. 
 
                 (Prestatore di lavoro subordinato). 
 
  E'  prestatore  di  lavoro  subordinato  chi  si  obbliga  mediante
retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio  lavoro
intellettuale  o  manuale  alle  dipendenze  e  sotto  la   direzione
dell'imprenditore. 
                                                               ((33)) 
 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  La L. 18 dicembre 1973, n. 877 ha disposto (con l'art. 1, comma  2)
che "La subordinazione, agli effetti della presente legge e in deroga
a quanto stabilito dall'articolo  2094  del  codice  civile,  ricorre
quando il lavoratore a domicilio e' tenuto ad osservare le  direttive
dell'imprenditore   circa   le   modalita'    di    esecuzione,    le
caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nella esecuzione
parziale, nel completamento o  nell'intera  lavorazione  di  prodotti
oggetto dell'attivita' dell'imprenditore committente".