(CODICE CIVILE-art. 2119)
                             Art. 2119. 
 
                     (Recesso per giusta causa). 
 
  Ciascuno dei contraenti puo' recedere  dal  contratto  prima  della
scadenza del termine, se il contratto e' a tempo determinato, o senza
preavviso, se il contratto  e'  a  tempo  indeterminato,  qualora  si
verifichi  una  causa  che  non  consenta  la   prosecuzione,   anche
provvisoria, del rapporto. Se il contratto e' a tempo  indeterminato,
al  prestatore  di  lavoro  che  recede  per  giusta  causa   compete
l'indennita' indicata nel secondo comma dell'articolo precedente. 
 
  ((Non costituisce giusta causa  di  risoluzione  del  contratto  la
liquidazione coatta amministrativa dell'impresa.  Gli  effetti  della
liquidazione giudiziale sui rapporti  di  lavoro  sono  regolati  dal
codice della crisi e dell'insolvenza)). ((303)) ((311)) ((316)) 
 
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AGGIORNAMENTO (303) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile
2020, n. 23, ha  disposto  (con  l'art.  389,  comma  1)  la  proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  2  del  presente
articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021. 
 
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AGGIORNAMENTO (311) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  24
agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  2  del  presente
articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. 
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AGGIORNAMENTO (316) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  30
aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la  proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  2  del  presente
articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.