(Codice Penale-art. 341 bis)
                            Art. 341-bis 
 
                  (Oltraggio a pubblico ufficiale). 
 
  Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in  presenza  di
piu'  persone,  offende  l'onore  ed  il  prestigio  di  un  pubblico
ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio
delle sue funzioni e' punito con la reclusione ((da sei  mesi  a  tre
anni)). 
 
  La pena e' aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione  di  un
fatto determinato. Se la verita' del fatto e' provata o se  per  esso
l'ufficiale  a  cui  il  fatto  e'  attribuito  e'  condannato   dopo
l'attribuzione  del  fatto  medesimo,  l'autore  dell'offesa  non  e'
punibile. 
 
  Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato  interamente  il
danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della  persona
offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il
reato e' estinto.