Art. 341-bis
(Oltraggio a pubblico ufficiale).
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di
piu' persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico
ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio
delle sue funzioni e' punito con la reclusione ((da sei mesi a tre
anni)).
La pena e' aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un
fatto determinato. Se la verita' del fatto e' provata o se per esso
l'ufficiale a cui il fatto e' attribuito e' condannato dopo
l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non e'
punibile.
Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il
danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona
offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il
reato e' estinto.