(Codice Penale-art. 346 bis)
                            Art. 346-bis. 
 
                  (Traffico di influenze illecite). 
 
  ((Chiunque, fuori dei casi  di  concorso  nei  reati  di  cui  agli
articoli  318,  319,  319-ter  e  nei  reati  di  corruzione  di  cui
all'articolo 322-bis, sfruttando o  vantando  relazioni  esistenti  o
asserite con un pubblico ufficiale o un  incaricato  di  un  pubblico
servizio o uno degli altri  soggetti  di  cui  all'articolo  322-bis,
indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o  altra
utilita', come prezzo della  propria  mediazione  illecita  verso  un
pubblico ufficiale o un incaricato di  un  pubblico  servizio  o  uno
degli  altri  soggetti  di  cui  all'articolo  322-bis,  ovvero   per
remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei  suoi
poteri, e' punito con la pena della reclusione da un anno  a  quattro
anni e sei mesi)). 
 
  La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o promette denaro
o ((altra utilita')). 
 
  La pena e' aumentata se il soggetto che  indebitamente  fa  dare  o
promettere, a se' o ad altri, denaro o ((altra utilita')) riveste  la
qualifica di pubblico  ufficiale  o  di  incaricato  di  un  pubblico
servizio. 
 
  Le pene sono  altresi'  aumentate  se  i  fatti  sono  commessi  in
relazione all'esercizio di attivita' giudiziarie ((o  per  remunerare
il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico  servizio  o  uno
degli altri soggetti di cui  all'articolo  322-bis  in  relazione  al
compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o
al ritardo di un atto del suo ufficio)). 
 
   Se i fatti sono di particolare tenuita', la pena e' diminuita.