(CODICE CIVILE-art. 2215 bis)
                           Art. 2215-bis. 
                    (Documentazione informatica). 
 
  I libri, i repertori, le  scritture  e  la  documentazione  la  cui
tenuta e' obbligatoria per disposizione di legge o di  regolamento  o
che sono richiesti  dalla  natura  o  dalle  dimensioni  dell'impresa
possono essere formati e tenuti con strumenti informatici. 
 
  Le registrazioni contenute nei documenti  di  cui  al  primo  comma
debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi  a
disposizione dal  soggetto  tenutario  e  costituiscono  informazione
primaria e originale da cui e' possibile effettuare, su diversi  tipi
di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. 
 
  ((Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti
dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri,
repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta  con  strumenti
informatici, mediante apposizione, almeno una volta  all'anno,  della
marcatura temporale e della firma  digitale  dell'imprenditore  o  di
altro soggetto dal medesimo delegato. 
 
  Qualora per un anno non  siano  state  eseguite  registrazioni,  la
firma  digitale  e  la  marcatura  temporale  devono  essere  apposte
all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre  il
periodo annuale di cui al terzo comma)). 
 
  I  libri,  i  repertori  e  le  scritture  tenuti   con   strumenti
informatici, secondo quanto previsto  dal  presente  articolo,  hanno
l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e  2710  del  codice
civile. 
 
  ((Per i libri e per i registri la cui tenuta  e'  obbligatoria  per
disposizione di legge o  di  regolamento  di  natura  tributaria,  il
termine di cui al terzo comma opera secondo le norme  in  materia  di
conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni)).