Art. 2215-bis.
(Documentazione informatica).
I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui
tenuta e' obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o
che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa
possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.
Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma
debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a
disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione
primaria e originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi
di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
((Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti
dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri,
repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti
informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della
marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di
altro soggetto dal medesimo delegato.
Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la
firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte
all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il
periodo annuale di cui al terzo comma)).
I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti
informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno
l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice
civile.
((Per i libri e per i registri la cui tenuta e' obbligatoria per
disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il
termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di
conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni)).