(CODICE CIVILE-art. 2272)
                             Art. 2272. 
 
                      (Cause di scioglimento). 
 
  La societa' si scioglie: 
    1) per il decorso del termine; 
    2)  per  il  conseguimento  dell'oggetto   sociale   o   per   la
sopravvenuta impossibilita' di conseguirlo; 
    3) per la volonta' di tutti i soci; 
    4) quando viene a mancare la pluralita' dei soci, se nel  termine
di sei mesi questa non e' ricostituita; 
    5) per le altre cause previste dal contratto sociale. 
    ((5-bis)  per  l'apertura   della   procedura   di   liquidazione
controllata.)) ((311)) ((316)) 
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AGGIORNAMENTO (311) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  24
agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore dell'introduzione del numero 5-bis) al comma 1
del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. 
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AGGIORNAMENTO (316) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  30
aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la  proroga
dell'entrata in vigore dell'introduzione del numero 5-bis) al comma 1
del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.