(CODICE CIVILE-art. 2295)
                             Art. 2295. 
 
                         (Atto costitutivo). 
 
  L'atto costitutivo della societa' deve indicare: 
    1) il cognome e il nome, il nome  del  padre,  il  domicilio,  la
cittadinanza e la razza dei soci; ((3)) 
    2) la ragione sociale; 
    3) i soci che hanno l'amministrazione e la  rappresentanza  della
societa'; 
    4) la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie; 
    5) l'oggetto sociale; 
    6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi  attribuito
e il modo di valutazione; 
    7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera; 
    8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti  e
la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite; 
    9) la durata della societa'. 
 
------------------ 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944,  n.  287  ha  disposto
(con l'art. 3, comma 3) che "Restano inoltre abrogati, in conformita'
dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, gli articoli
1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo  comma  e
404 ultimo comma del Codice civile, nonche' il riferimento alla razza
contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n.  1,
2518 n. 1, dello stesso Codice".