(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 19)
                              Art. 19. 
(Foro generale delle persone  giuridiche  e  delle  associazioni  non
                           riconosciute). 
 
  Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia  convenuta  una
persona giuridica, e' competente il giudice del luogo  dove  essa  ha
sede. E' competente altresi' il giudice del  luogo  dove  la  persona
giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare
in giudizio per l'oggetto della domanda. 
 
  Ai fini della  competenza,  le  societa'  non  aventi  personalita'
giuridica, le associazioni non riconosciute e  i  comitati  ((di  cui
agli articoli 36 e seguenti  del  codice  civile))  hanno  sede  dove
svolgono attivita' in modo continuativo.