(CODICE CIVILE-art. 2375)
                             Art. 2375. 
 
         (( (Verbale delle deliberazioni dell'assemblea). )) 
 
  ((Le  deliberazioni  dell'assemblea  devono  constare  da   verbale
sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale
deve  indicare  la  data  dell'assemblea  e,   anche   in   allegato,
l'identita' dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
deve altresi' indicare le modalita' e il risultato delle votazioni  e
deve consentire,  anche  per  allegato,  l'identificazione  dei  soci
favorevoli,  astenuti  o  dissenzienti.  Nel  verbale  devono  essere
riassunte, su richiesta dei soci, le  loro  dichiarazioni  pertinenti
all'ordine del giorno. 
 
  Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto  da  un
notaio. 
 
  Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei  tempi  necessari
per  la  tempestiva  esecuzione  degli  obblighi  di  deposito  o  di
pubblicazione.))