Art. 2375.
(( (Verbale delle deliberazioni dell'assemblea). ))
((Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale
sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale
deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato,
l'identita' dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
deve altresi' indicare le modalita' e il risultato delle votazioni e
deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci
favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere
riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti
all'ordine del giorno.
Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un
notaio.
Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari
per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di
pubblicazione.))