Art. 2393-bis.
(Azione sociale di responsabilita' esercitata dai soci).
L'azione sociale di responsabilita' puo' essere esercitata anche
dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la
diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al
terzo.
Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio, l'azione di cui al comma precedente puo' essere esercitata
dai soci che rappresentino ((un quarantesimo)) del capitale sociale o
la minore misura prevista nello statuto.
La societa' deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione
e' ad essa notificato anche in persona del presidente del collegio
sindacale.
I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza
del capitale posseduto, uno o piu' rappresentanti comuni per
l'esercizio dell'azione e per il compimento degli atti conseguenti.
In caso di accoglimento della domanda, la societa' rimborsa agli
attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell'accertamento
dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o
che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione.
I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla;
ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a
vantaggio della societa'.
Si applica all'azione prevista dal presente articolo l'ultimo comma
dell'articolo precedente.