(CODICE CIVILE-art. 2394)
                             Art. 2394. 
 
          (( (Responsabilita' verso i creditori sociali).)) 
 
  ((Gli amministratori  rispondono  verso  i  creditori  sociali  per
l'inosservanza   degli   obblighi   inerenti    alla    conservazione
dell'integrita' del patrimonio sociale. 
 
  L'azione puo' essere proposta dai creditori  quando  il  patrimonio
sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. 
 
  La rinunzia  all'azione  da  parte  della  societa'  non  impedisce
l'esercizio  dell'azione  da  parte   dei   creditori   sociali.   La
transazione puo' essere impugnata dai creditori sociali soltanto  con
l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.))