(CODICE CIVILE-art. 2403 bis)
                           Art. 2403-bis. 
 
                (( (Poteri del collegio sindacale).)) 
 
  ((I  sindaci  possono  in  qualsiasi   momento   procedere,   anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. 
 
  Il collegio sindacale puo' chiedere  agli  amministratori  notizie,
anche con riferimento a societa'  controllate,  sull'andamento  delle
operazioni sociali o su determinati affari. Puo'  altresi'  scambiare
informazioni con i corrispondenti organi delle  societa'  controllate
in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed  all'andamento
generale dell'attivita' sociale. 
 
  Gli accertamenti  eseguiti  devono  risultare  dal  libro  previsto
dall'articolo 2421, primo comma, n. 5). 
 
  Nell'espletamento  di  specifiche  operazioni  di  ispezione  e  di
controllo i sindaci sotto la propria  responsabilita'  ed  a  proprie
spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non  si
trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399. 
 
  L'organo  amministrativo  puo'  rifiutare  agli  ausiliari   e   ai
dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.)) 
    
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AGGIORNAMENTO (84)
Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, ha disposto (con l'art. 29, comma
1) che "Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno  effetto  a  decorrere
dalla data della pubblicazione del registro  prevista  dall'art.  11,
comma 1."