(CODICE CIVILE-art. 2404)
                             Art. 2404. 
 
            (( (Riunioni e deliberazioni del collegio).)) 
 
  (( Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta  giorni.
La riunione puo' svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone  le
modalita', anche con mezzi di telecomunicazione. 
 
  Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un
esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio. 
 
  Delle riunioni del  collegio  deve  redigersi  verbale,  che  viene
trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5),
e sottoscritto dagli intervenuti. 
 
  Il collegio sindacale e' regolarmente costituito  con  la  presenza
della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza  assoluta  dei
presenti. Il sindaco dissenziente ha  diritto  di  fare  iscrivere  a
verbale i motivi del proprio dissenso.))