Art. 2404.
(( (Riunioni e deliberazioni del collegio).))
(( Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
La riunione puo' svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le
modalita', anche con mezzi di telecomunicazione.
Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un
esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene
trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5),
e sottoscritto dagli intervenuti.
Il collegio sindacale e' regolarmente costituito con la presenza
della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei
presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a
verbale i motivi del proprio dissenso.))