Art. 2407.
(( (Responsabilita').)).
((I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalita'
e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono
responsabili della verita' delle loro attestazioni e devono
conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno
conoscenza per ragione del loro ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i
fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe
prodotto se essi avessero vigilato in conformita' degli obblighi
della loro carica.
All'azione di responsabilita' contro i sindaci si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis,
2394, 2394-bis e 2395.))