(CODICE CIVILE-art. 2409 bis)
                           Art. 2409-bis. 
 
                 (( (Revisione legale dei conti).)) 
 
  ((La revisione legale dei conti sulla societa' e' esercitata da  un
revisore legale dei conti o  da  una  societa'  di  revisione  legale
iscritti nell'apposito registro. 
 
  Lo statuto delle societa' che non siano tenute alla  redazione  del
bilancio consolidato puo' prevedere che la revisione legale dei conti
sia esercitata dal  collegio  sindacale.  In  tal  caso  il  collegio
sindacale e' costituito da  revisori  legali  iscritti  nell'apposito
registro)).