Art. 2409-bis.
(( (Revisione legale dei conti).))
((La revisione legale dei conti sulla societa' e' esercitata da un
revisore legale dei conti o da una societa' di revisione legale
iscritti nell'apposito registro.
Lo statuto delle societa' che non siano tenute alla redazione del
bilancio consolidato puo' prevedere che la revisione legale dei conti
sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio
sindacale e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito
registro)).