(CODICE CIVILE-art. 2423 ter)
                           Art. 2423-ter. 
 
  (( (Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico). )) 
 
  ((Salve le disposizioni di  leggi  speciali  per  le  societa'  che
esercitano particolari attivita',  nello  stato  patrimoniale  e  nel
conto economico devono essere iscritte separatamente,  e  nell'ordine
indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425. 
 
  Le voci precedute da  numeri  arabi  possono  essere  ulteriormente
suddivise, senza eliminazione della voce complessiva  e  dell'importo
corrispondente; esse possono essere raggruppate  soltanto  quando  il
raggruppamento, a causa del loro  importo,  e'  irrilevante  ai  fini
indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce
la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa
deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento. 
 
  Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia
compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425. 
 
  Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando  lo
esige la natura dell'attivita' esercitata. 
 
  Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto  economico  deve
essere indicato l'importo della  voce  corrispondente  dell'esercizio
precedente.  Se  le  voci  non  sono  comparabili,  quelle   relative
all'esercizio   precedente   devono   essere   adattate;    la    non
comparabilita' e l'adattamento o l'impossibilita'  di  questo  devono
essere segnalati e commentati nella nota integrativa. 
 
  Sono vietati i compensi di partite. ))