Art. 2463-bis.
(Societa' a responsabilita' limitata semplificata).
La societa' a responsabilita' limitata semplificata puo' essere
costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche
((...)).
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in
conformita' al modello standard tipizzato con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il
domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di societa'
a responsabilita' limitata semplificata e il comune ove sono poste la
sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e
inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463,
secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla
data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed
essere versato all'organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo
comma dell'articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione;
6) gli amministratori ((...)).
((Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili)).
La denominazione di societa' a responsabilita' limitata
semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la
sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui
questa e' iscritta devono essere indicati negli atti, nella
corrispondenza della societa' e nello spazio elettronico destinato
alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso
pubblico.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99)).
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla
societa' a responsabilita' limitata semplificata le disposizioni del
presente capo in quanto compatibili.