(CODICE CIVILE-art. 2512)
                             Art. 2512. 
 
             (( (Cooperativa a mutualita' prevalente).)) 
 
  ((Sono societa' cooperative a mutualita' prevalente, in ragione del
tipo di scambio mutualistico, quelle che: 
    1) svolgono la loro attivita' prevalentemente in favore dei soci,
consumatori o utenti di beni o servizi; 
    2) si avvalgono prevalentemente,  nello  svolgimento  della  loro
attivita', delle prestazioni lavorative dei soci; 
    3) si avvalgono prevalentemente,  nello  svolgimento  della  loro
attivita', degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. 
 
  Le societa' cooperative a mutualita' prevalente si iscrivono in  un
apposito albo,  presso  il  quale  depositano  annualmente  i  propri
bilanci.))