Articolo 182-ter 
                      (( (Rifiuti organici). )) 
 
  ((1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
le Regioni e Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  favoriscono,
nell'ambito  delle  risorse  previste  a  legislazione  vigente,   il
riciclaggio, ivi compresi il compostaggio e la digestione dei rifiuti
organici, in modo da rispettare  un  elevato  livello  di  protezione
dell'ambiente e che dia luogo ad un prodotto in uscita  che  soddisfi
pertinenti standard di elevata qualita'. L'utilizzo in agricoltura e'
consentito per i soli prodotti  in  uscita  conformi  alla  normativa
vigente sui fertilizzanti. 
  2. Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro  il  31  dicembre
2021, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati  alla  fonte,
anche mediante attivita' di compostaggio  sul  luogo  di  produzione,
oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a  svuotamento
riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a  norma  UNI
EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti. 
  3. Le attivita' di compostaggio sul luogo di produzione comprendono
oltre  all'autocompostaggio  anche  il  compostaggio   di   comunita'
realizzato secondo i criteri operativi e le  procedure  autorizzative
da stabilirsi con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro della salute. 
  4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti
di governo dell'ambito ed i Comuni, secondo le rispettive competenze,
promuovono le attivita' di  compostaggio  sul  luogo  di  produzione,
anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui  all'articolo
199 e la pianificazione urbanistica. 
  5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano promuovono
la produzione e l'utilizzo di materiali ottenuti dal  riciclaggio  di
rifiuti organici. 
  6. I rifiuti anche di imballaggi,  aventi  analoghe  proprieta'  di
biodegradabilita' e compostabilita' rispetto ai rifiuti organici sono
raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, laddove: 
    a) siano certificati conformi,  da  organismi  accreditati,  allo
standard europeo EN 13432 per gli  imballaggi  recuperabili  mediante
compostaggio e biodegradazione, o allo standard europeo  EN14995  per
gli altri manufatti diversi dagli imballaggi; 
    b) siano  opportunamente  etichettati  e  riportino,  oltre  alla
menzione della conformita' ai  predetti  standard  europei,  elementi
identificativi del produttore  e  del  certificatore  nonche'  idonee
istruzioni per i consumatori di  conferimento  di  tali  rifiuti  nel
circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici; 
    c) entro il 31 dicembre 2023 siano tracciati in maniera  tale  da
poter essere distinti e separati dalle  plastiche  convenzionali  nei
comuni impianti di selezione dei rifiuti e negli impianti di  riciclo
organico. 
  7.  Entro  un  anno   dall'entrata   in   vigore   della   presente
disposizione,  il  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio e del mare stabilisce livelli di qualita' per la  raccolta
differenziata dei rifiuti organici e  individua  precisi  criteri  da
applicare ai controlli  di  qualita'  delle  raccolte  nonche'  degli
impianti di riciclaggio di predetti rifiuti.))