Art. 2634.
(( (Infedelta' patrimoniale).))
((Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che,
avendo un interesse in conflitto con quello della societa', al fine
di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio,
compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni
sociali, cagionando intenzionalmente alla societa' un danno
patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica se il fatto e' commesso in relazione a
beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi,
cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.
In ogni caso non e' ingiusto il profitto della societa' collegata o
del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente
prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al
gruppo.
Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a
querela della persona offesa.))