(CODICE CIVILE-art. 2634)
                             Art. 2634. 
 
                   (( (Infedelta' patrimoniale).)) 
 
  ((Gli amministratori, i direttori generali e  i  liquidatori,  che,
avendo un interesse in conflitto con quello della societa',  al  fine
di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio,
compiono o concorrono a deliberare  atti  di  disposizione  dei  beni
sociali,  cagionando  intenzionalmente   alla   societa'   un   danno
patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
 
  La stessa pena si applica se il fatto e' commesso  in  relazione  a
beni posseduti o amministrati dalla  societa'  per  conto  di  terzi,
cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale. 
 
  In ogni caso non e' ingiusto il profitto della societa' collegata o
del gruppo, se compensato  da  vantaggi,  conseguiti  o  fondatamente
prevedibili,  derivanti  dal  collegamento  o  dall'appartenenza   al
gruppo. 
 
  Per i delitti previsti dal primo  e  secondo  comma  si  procede  a
querela della persona offesa.))